IL PRETORE
   Ritenuto che il procuratore generale della Repubblica di Firenze ha
 proposto appello avverso la sentenza di questo  pretore,  pronunciata
 in  data 9 aprile 1991 nei confronti di Dei Amerigo nato a Poggibonsi
 il 25 settembre 1915 residente  a  Firenze,  via  G.  Vico  n.  11  e
 domiciliato  in Poggibonsi Castello di Badia con riferimento al reato
 di cui agli artt. 11-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, e  20,
 lett.  c),  della  legge 28 febbraio 1985, n. 47, con la quale veniva
 dichiarato n.d.p. per essere l'imputato gia' stato condannato per  lo
 stesso  fatto  con sentenza del 10 ottobre 1990, passata in giudicato
 il 17 febbraio  1991  e  che  conseguenzialmente  la  cancelleria  di
 quest'ufficio, in ossequio a quanto previsto dall'art. 584 del c.p.p.
 ha provveduto a notificare l'impugnazione del p.g. e del p.m. al solo
 imputato  Dei Amerigo e non anche al suo difensore di fiducia avv. C.
 Baldo  di  Poggibonsi,  quale  unica  parte  privata interessata alla
 notifica;
    Rilevato che la disposizione  di  cui  all'art.  584  del  c.p.p.,
 omettendo  essa  per  il  difensore  dell'imputato  la previsione del
 diritto  processuale  a  ricevere  legale  ed  immediata   conoscenza
 dell'atto  di  impugnazione  del  p.m.  (nella  specie  della procura
 generale e della procura della Repubblica) puo'  porsi  in  contrasto
 con  i  due  principi  costituzionali  previsti rispettivamente dagli
 artt. 3 e 24, secondo  comma,  della  Costituzione  per  le  seguenti
 considerazioni ed osservazioni: